Sez. 3, Ordinanza n. 57 del 07/02/1977 (Rv. 384084 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI AL PASSIVO CON RISERVA - TERMINE PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 99, COMMA QUINTO DELLA LEGGE N 267 DEL 1942 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI AL PASSIVO CON RISERVA - TERMINE PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 99, COMMA QUINTO DELLA LEGGE N 267 DEL 1942 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non e manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 99, quinto comma, legge fallimentare, nella parte in cui stabilisce che il termine per il ricorso per Cassazione dei creditori esclusi o ammessi al passivo con riserva, i quali abbiano fatto opposizione, decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed e ridotto della meta. La norma denunciata si profila come in contrasto con l'art 24 cost in quanto nulla impedisce che tale termine si consumi senza che gli interessati abbiano avuto conoscenza della affissione della sentenza, con grave pregiudizio del diritto di difesa, dal momento che la comunicazione di essa ad opera della cancelleria non incide sulla decorrenza del termine stesso. (V 255/74, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 99 com. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 5 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)