Sez. 2, Sentenza n. 589 del 15/03/1971 (Rv. 350299 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Per soddisfare l'esigenza che sta a fondamento della disposizione dell'art 342 cod proc civ, sebbene non sia necessaria una rigorosa specificazione dei motivi di appello, occorre pero che le censure siano indicate con la chiara volonta di sottoporle all'esame del giudice del gravame in modo da delimitare il campo del riesame della controversia senza ingenerare incertezze sul quantum appellatum. In particolare e indispensabile, in relazione al contenuto della sentenza appellata, specificare, oltre che i punti e i capi impugnati, le ragioni per cui la riforma e chiesta con i rilievi posti a base dell'impugnazione, si che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. La mancata soddisfazione di tale esigenza importa l'inammissibilita dell'appello. (V 3916'69, mass n 344326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)