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Sez. 3, Sentenza n. 204 del 15/01/1977 (Rv. 383723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO RELATIVO AL RICORSO INCIDENTALE ANCHE TARDIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO RELATIVO AL RICORSO INCIDENTALE ANCHE TARDIVO - ESCLUSIONE.*

La rinunzia al ricorso principale, a differenza di quanto previsto dall'art 334 capoverso, cod proc civ nell'ipotesi di inammissibilita, non travolge il ricorso incidentale, anche tardivo, ma comporta unicamente l'Estinzione del processo relativo al ricorso principale: cio perche l'inammissibilita presuppone l'esistenza di un vizio ostativo ab origine all'esame del ricorso principale, mentre l'Estinzione presuppone invece un'impugnazione ritualmente proposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)