Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 25/02/1983 Ud. (dep. 02/06/1983) Rv. 159321 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI VALUTARI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ANCHE IN DEROGA AGLI ARTT. 502 E 504 COD. PROC. PEN. - RICHIESTA DI NUOVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL P.M. - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI VALUTARI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ANCHE IN DEROGA AGLI ARTT. 502 E 504 COD. PROC. PEN. - RICHIESTA DI NUOVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL P.M. - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Per i reati valutari si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli artt. 502 e 504 cod. proc. pen.. pertanto, nel caso di restituzione degli Atti al pubblico ministero per ritenuta sussistenza in dibattimento di reato valutario diverso da quello contestato, l'interrogatorio dell'imputato da parte del pubblico ministero medesimo prima della nuova richiesta di citazione a giudizio direttissimo non costituisce condizione legittimatrice del processo. (V mass n 124810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)