Sez. 3, Sentenza n. 9809 del 25/05/1973 Ud. (dep. 29/12/1973) Rv. 125872 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ARTERIOSCLEROSI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ARTERIOSCLEROSI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'arteriosclerosi non localizzata ai vasi cerebrali non incide sulla idoneita del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni e ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'Azione. (fattispecie relativa a non ammissione di perizia psichiatrica).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)