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Sez. 1, Sentenza n. 30463 del 07/07/2011 Ud. (dep. 01/08/2011) Rv. 251013 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Vincolo associativo - Caratteri - Rapporto stabile fra fornitore e spacciatori - ConfigurabilitĂ  del vincolo - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251013-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)