Sez. L, Sentenza n. 1549 del 29/04/1976 (Rv. 380296 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIPENDENTI DA AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE IN CONCESSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - INDENNITA DI ANZIANITA - EQUIVALENZA - LIQUIDAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIPENDENTI DA AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE IN CONCESSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - INDENNITA DI ANZIANITA - EQUIVALENZA - LIQUIDAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
L'indennita di buonuscita spettante ai dipendenti da aziende autoferrotranviarie in concessione, ancorche dimissionari, configura una vera e propria indennita di anzianita e, come tale, va liquidata secondo la disciplina vigente al momento dell'Estinzione del rapporto di lavoro, ivi comprese, nei confronti degli appartenenti alle associazioni stipulanti, le norme del contratto collettivo dell'1 febbraio 1968, in quanto contenenti sul punto Disposizioni piu favorevoli di quelle del CCNL 20 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con DPR 28 agosto 1960 n 1271. (Conf 3576/75, mass n 377772).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/01/1959, Contr. Coll. 01/02/1968, DPR 28/08/1960 num. 1271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)