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Sez. 2, Sentenza n. 5415 del 05/03/2009 (Rv. 607235 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Ulteriori attività rispetto a quelle consistenti nel compimento di atti processuali - Compenso - Spettanza - Condizioni - Onere della prova a carico dell'avvocato in caso di contestazioni - Contenuto.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607235-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di esercizio della professione forense, devono considerarsi prestazioni giudiziali, oltre quelle consistenti nel compimento di atti processuali veri e propri, anche quelle che, pur svolgendosi al di fuori del processo, siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa; tuttavia l'avvocato, ove richieda ulteriori compensi rispetto a quelli liquidati dal giudice, dei quali siano contestati i presupposti, ha l'onere di indicare quali ulteriori attività abbia svolto in favore del suo assistito e di fornire la prova di averle effettivamente svolte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)