Sez. 2, Sentenza n. 5415 del 05/03/2009 (Rv. 607235 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Ulteriori attività rispetto a quelle consistenti nel compimento di atti processuali - Compenso - Spettanza - Condizioni - Onere della prova a carico dell'avvocato in caso di contestazioni - Contenuto.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In tema di esercizio della professione forense, devono considerarsi prestazioni giudiziali, oltre quelle consistenti nel compimento di atti processuali veri e propri, anche quelle che, pur svolgendosi al di fuori del processo, siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa; tuttavia l'avvocato, ove richieda ulteriori compensi rispetto a quelli liquidati dal giudice, dei quali siano contestati i presupposti, ha l'onere di indicare quali ulteriori attività abbia svolto in favore del suo assistito e di fornire la prova di averle effettivamente svolte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)