Sez. L, Sentenza n. 4523 del 10/04/2000 (Rv. 535521 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Durata - Rapporto a tempo determinato - Carattere normale - Conseguenze - Onere probatorio relativo alla sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato - Incidenza sul lavoratore - Applicabilità della legge n. 230 del 1962 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Nel settore del lavoro agricolo la regola è il rapporto a tempo determinato - con conseguente onere a carico del lavoratore della prova della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato - al quale non si applica la legge n. 230 del 1962.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/02/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)