Sez. 1, Sentenza n. 2040 del 22/06/1972 (Rv. 359196 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA) - OPPONIBILITA AI TERZI - IN GENERE - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA - REGISTRAZIONE SUCCESSIVA ALLA STIPULAZIONE - NULLITA OD INEFFICACIA DEL PATTO DI RISERVATO DOMINIO - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA) - OPPONIBILITA AI TERZI - IN GENERE - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA - REGISTRAZIONE SUCCESSIVA ALLA STIPULAZIONE - NULLITA OD INEFFICACIA DEL PATTO DI RISERVATO DOMINIO - INSUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi che vi sia differenza fra la data della stipulazione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio e la successiva data in cui esso, unitamente alla riserva, sia stato registrato, il patto di riservato dominio non puo ritenersi nullo o comunque assolutamente inefficace siccome inidoneo ad assolvere la sua funzione di dilazionare il trapasso della proprieta, gia avvenuto invece come naturale effetto della precedente vendita, quest'ultima dovendosi considerare come stipulata pura e semplice. La norma di cui all'art 1524 cod civ, formulata solo in termini di opponibilita, ha voluto, infatti, colpire con una sanzione avente efficacia non assoluta, ma relativa, il mancato rispetto dei requisiti da essa previsti per il patto di riserva, onde il difetto di essi non basterebbe a rendere invalida fra le stesse parti del contratto una riserva della quale il contraente interessato potesse bensi dimostrare l'avvenuta stipulazione, senza peraltro poterla far valere verso i terzi per non averla tradotta in atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)