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Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 16/10/1969 (Rv. 343442 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO 1 AGOSTO - 15 SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1969-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343442-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO 1 AGOSTO - 15 SETTEMBRE.*

La sospensione dei termini processuali, di cui al primo comma dello art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, riguarda esclusivamente i termini che scadono entro il periodo tra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno. (Conf 1899-69, massima n 341050 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)