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Sez. 2, Sentenza n. 12955 del 29/09/2000 (Rv. 540628 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE | Giudizio di retratto agrario - Alienante - Litisconsorzio necessario nei suoi confronti - Insussistenza - Conseguenze - Dolosa irregolarità della sua citazione nel giudizio di appello - Ipotesi di dolo revocatorio invocabile dal terzo richiedente il retratto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540628-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE

In relazione a un giudizio di retratto agrario, nel quale l'alienante non è litisconsorte necessario, non costituisce idoneo presupposto di revocazione della sentenza d'appello per dolo della parte la circostanza che l'acquirente abbia notificato l'atto di appello contro sentenza a lui sfavorevole all'alienante personalmente, benché (in ipotesi, nella specie) a conoscenza del suo precedente decesso, dato che il terzo chiedente il retratto, che sia regolarmente convenuto in giudizio, non può subire pregiudizio da tale evenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)