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Sez. L, Sentenza n. 3356 del 14/06/1979 (Rv. 399757 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE - PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA CONSEGUENTE A FORZA MAGGIORE - POTERI DEL GIUDICE DI IPOTIZZARE ALTRE POSSIBILITA DI CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI "SCIPPO" DELLA BUSTA CHIUSA CONTENENTE L'ATTO NOTIFICATO.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399757-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE - PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA CONSEGUENTE A FORZA MAGGIORE - POTERI DEL GIUDICE DI IPOTIZZARE ALTRE POSSIBILITA DI CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI "SCIPPO" DELLA BUSTA CHIUSA CONTENENTE L'ATTO NOTIFICATO.*

L'art 650 cod proc civ richiede, ai fini della proponibilita della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, che l'opponente fornisca non solo la prova del fatto da cui possa essersi originata la sua non conoscenza del provvedimento, ma altresi, specificamente, la prova di una tale non conoscenza come conseguente a quel fatto medesimo costituito da irregolarita della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. Ove tale prova sia fornita, non puo il giudice di merito, per neutralizzare gli effetti dell'accertata forza maggiore, ricorrere a mere ipotesi delle quali non e accertata la realizzazione. (nella specie, la suprema Corte, in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato l'improponibilita dell'opposizione tardiva - giustificata dallo opponente con il fatto di non avere potuto prendere cognizione della copia del decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta e consegnatole in busta chiusa dal portiere, per esserle stato lo stesso sottratto, mentre ancora era nella busta, in conseguenza di uno scippo - ipotizzando la possibilita, non dimostrata, per il destinatario stesso, di avere notizia del contenuto dell'atto notificato bloccando, presso la portineria l'avviso di ricevimento in modo da potere individuare attraverso lo stesso la provenienza dell'atto e quindi la natura dell'atto sottrattogli). (V 109/71, mass n 349466; (V 2422/68, mass n 334819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)