Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 02/05/1995 Cc. (dep. 15/07/1995) Rv. 202142 - 01
Sicurezza pubblica - Misura di prevenzione - In genere | Applicazione della misura di prevenzione reale - Contemporaneità con il giudizio di applicazione di quella personale - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Sicurezza pubblica - Misura di prevenzione - In genere
In tema di applicazione delle misure di prevenzione nessuna norma impone il contemporaneo svolgimento del giudizio diretto alla irrogazione della misura reale, anche se la seconda presuppone necessariamente la prima per cui il relativo giudizio non può che essere eventualmente successivo; la definitività del decreto di applicazione della misura personale, pertanto, non rende improcedibile la richiesta di applicazione della misura reale, restando in tale secondo giudizio, inoltre, preclusa ogni questione relativa alla pericolosità sociale del prevenuto, oramai accertata, sempre che il bene oggetto della misura risulti acquisito nel periodo al quale la suddetta pericolosità è riferita.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)