diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 12/10/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152333 - 01

PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO INDIZIARIO - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INDIZIO - FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1981-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152333-01

PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO INDIZIARIO - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INDIZIO - FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO.*

Nel processo indiziario la regola è che gli indizi debbano condurre ad un convincimento che non deve avere contro di sè alcun dubbio ragionevole. Occorre, pertanto, perché in esso si possa affermare la responsabilità dell'imputato che: 1) l'indizio sia certo e non solo ipotetico: 2) la deduzione del fatto-reato rientri in un procedimento logico, ispirato al massimo rigore e alla più assoluta correttezza: 3) nel caso di pluralità di indizi, questi siano concordanti e cioè che, valutati nel loro insieme, confluiscano in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto. (V mass n 138610; (V mass n 136917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)