Sez. L, Sentenza n. 3701 del 28/05/1983 (Rv. 428606 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO I LIMITI DI LEGGE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO I LIMITI DI LEGGE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*
Il superamento della soglia dell'Invalidità pensionabile deve essere verificato con riferimento alle condizioni dell'assicurato al momento dell'accertamento ed il relativo giudizio, anche se deve tener conto della potenzialità lesiva e del carattere ingravescente delle infermità riscontrate, non può essere proiettato nel futuro fino al punto di prefigurare e dare per scontate evenienze patologiche (come, ad esempio, fatti recidivanti), che non siano presenti né prevedibili con certezza. (Conf 196/81, mass n 410609; (Conf 3428/79, mass n 399845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)