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Sez. 2, Sentenza n. 18045 del 01/07/2024 (Rv. 671767-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Riscaldamento centralizzato - Adozione del sistema di contabilizzazione del calore - Ripartizione delle spese - Criterio - Consumo effettivamente registrato - Conseguenze - Ripartizione proporzionale ai millesimi di proprietà - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671767-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una loro suddivisione (ancorché parziale) in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, giacché tale criterio di riparto delle spese è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato valevoli a ripartirle in base all'uso.

Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 5, Decreto Legisl. 04/07/2014 num. 102 art. 9 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)