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Sez. 3, Sentenza n. 214 del 11/01/1979 (Rv. 396283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - ESCLUSIONE.*

Il procedimento per convalida di licenza o di sfratto, tanto nella fase sommaria, che in quella ordinaria, rientra tra i procedimenti previsti come urgenti ratione materiae dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario; nei confronti di detto procedimento, pertanto, ai sensi dell'art 3 legge 7 ottobre 1969 n 742, non opera la sospensione dei termini processuali, disposta dall'art 1 legge medesima per il periodo delle ferie giudiziarie. (Conf 3149/76, mass n 381921; (Conf 83/76, mass n 378709; (Conf 4091/75, mass n 378399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)