Sez. 2, Sentenza n. 4505 del 29/11/1976 (Rv. 383232 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - CONDIZIONI - COSTRUTTORE AVENTE OBBLIGO DI DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - ECCEZIONE DI TARDIVITA - COSTRUTTORE OBBLIGATO - PRECLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - CONDIZIONI - COSTRUTTORE AVENTE OBBLIGO DI DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - ECCEZIONE DI TARDIVITA - COSTRUTTORE OBBLIGATO - PRECLUSIONE.*
'terzò, ai fini dell'art 936 cod civ, e soltanto chi abbia costruito sul suolo altrui senza alcun previo rapporto col proprietario del suolo, che lo facultasse a tanto, e senza alcun personale impegno alla demolizione delle opere create. L'esistenza, invece, di uno specifico Obbligo del costruttore in tal senso lo rende parte del relativo rapporto obbligatorio che, ex se, fa nascere, al verificarsi dell'ipotesi convenzionalmente prevista, l'obbligazione del rilascio e della demolizione. In questa ipotesi, non compete al costruttore l'eccezione di tardivita della domanda di rimozione, prevista nell'ultimo comma del citato articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)