Sez. 5, Sentenza n. 474 del 25/06/2014 Ud. (dep. 08/01/2015) Rv. 263222 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE | Sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio - Costituzione del tutore - Nuova costituzione di parte civile - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE
La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell'incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un "nuovo" atto di costituzione di parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)