Sez. L, Sentenza n. 5560 del 13/12/1989 (Rv. 464567 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI ALTERNATIVI SPECIALI - FACOLTÀ DI SCELTA DELL'ATTORE - ONERE PROBATORIO DEL MEDESIMO CON RIGUARDO AL PRESCELTO FORO DELL'AZIENDA - OGGETTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI ALTERNATIVI SPECIALI - FACOLTÀ DI SCELTA DELL'ATTORE - ONERE PROBATORIO DEL MEDESIMO CON RIGUARDO AL PRESCELTO FORO DELL'AZIENDA - OGGETTO.*
Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativamente previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., ma, di fronte alla tempestiva eccezione del convenuto, ha l'Onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi della fattispecie legale e, in particolare, nel caso in cui abbia fatto ricorso al foro dell'azienda, l'ubicazione nella circoscrizione del giudice adito della Sede effettiva della società datrice di lavoro, intesa come luogo in cui si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell'impresa, anche se non coincidente con quello di svolgimento dell'attività imprenditoriale. (V 6237/85, mass n 443364; (V 6237/85, mass n 443362; (V 590/85, mass n 438805; (V 7070/83, mass n 431687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)