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Sez. 2, Sentenza n. 1734 del 05/03/1990 (Rv. 465667 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (POTERI E DOVERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - CONTRAZIONE DI MEMBRI - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465667-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (POTERI E DOVERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - CONTRAZIONE DI MEMBRI - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ.*

L'amministratore del condominio non può, senza espressa autorizzazione dell'assemblea dello stesso, contrarre mutui in nome di quest'ultimo ancorché per il pagamento delle spese di gestione, atteso che il potere di rappresentanza del predetto amministratore può essere esercitato nei limiti delle facoltà conferitegli (artt. 1131 e 1388 cod. civ.) e quindi nell'ambito delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 cod. civ., con la conseguenza che il contratto con il quale il condominio abbia concesso un mutuo all'amministratore (a tanto non autorizzato dall'assemblea) per provvedere alle spese occorrenti alla manutenzione delle parti comuni non è efficace nei confronti del condominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)