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Sez. L, Sentenza n. 5393 del 07/05/1992 (Rv. 477128 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Assenza arbitraria a titolo di ferie o di permessi - Divieto.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477128-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali

Il lavoratore (subordinato) non può, contro l'espresso diniego dell'imprenditore, assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o di permessi, in un periodo, da lui scelto arbitrariamente, che non coincida con quello stabilito dall'imprenditore medesimo o concordato con le rappresentanze aziendali oppure preventivamente stabilito all'inizio dell'anno, ciò contrastando con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività tecnico- produttiva dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)