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Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1. «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

  2. 2. «stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

  3. 3. «stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

  4. 4. «stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

  5. 5. «nuovo stabilimento»:

    1. a) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data; o

    2. b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

  6. 6. «stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1o giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della presenza direttiva, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

  7. 7. «altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui al punto 5;

  8. 8. «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

  9. 9. «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

  10. 10. «sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi;

  11. 11. «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

  12. 12. «presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I;

  13. 13. «incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

  14. 14. «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

  15. 15. «rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

  16. 16. «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

  17. 17. «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

  18. 18. «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

  19. 19. «ispezione», tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.

Art. 4 Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

1.

Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Detta valutazione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:

  1. a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;

  2. b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

  3. c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi, comprese le informazione di cui al paragrafo 3.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente comprendono:

  1. a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

  2. b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);

  3. c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);

  4. d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell’ambiente e altre proprietà pertinenti);

  5. e) se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della sostanza o miscela;

  6. f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.

4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 5 Obblighi generali del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

Art. 6 Autorità competente

1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva («l'autorità competente»), nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.

2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati.

3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori, in conformità ad altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti si accertano che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

Art. 7 Notifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

  2. b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;

  3. c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

  4. d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti;

  5. e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;

  6. f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;

  7. g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

  2. b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.

4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

  1. a) aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano,

  2. b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti,

  3. c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o

  4. d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Art. 8 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione.

2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

  2. b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già predisposto una MAPP e, se richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità competente e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.

4. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna almeno ogni cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore trasmette tempestivamente il documento che definisce la MAPP aggiornata all'autorità competente.

5. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Art. 9 Effetto domino

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore, a norma degli articoli 7 e 10, o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive presentata dall'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individuino gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dall'operatore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:

  1. a) scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda dei casi;

  2. b) collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

Art. 10 Rapporto di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:

  1. a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;

  2. b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

  3. c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;

  4. d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno;

  5. e) fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti organismi partecipanti alla stesura del rapporto.

3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

  2. b) per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1o giugno 2016;

  3. c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al paragrafo 3.

5.

Fatto salvo l'articolo 11, il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni cinque anni.

Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta dell'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.

Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate all'autorità competente.

6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.

Art. 11 Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.

Art. 12 Piani di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:

  1. a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento;

  2. b) il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che le consentano di elaborare il piano di emergenza esterno;

  3. c) le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno per le misure da adottare al di fuori dello stabilimento, entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi della lettera b).

2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose;

  2. b) per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1o giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste invariate;

  3. c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3.

I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:

  1. a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l'ambiente e i beni;

  2. b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;

  3. c) informare adeguatamente la popolazione e i servizi o le autorità locali competenti;

  4. d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.

5. Gli Stati membri provvedono affinché alla popolazione interessata siano offerte tempestive opportunità di esprimere il proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono elaborati o modificati in modo sostanziale.

6.

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, a intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri tengono conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non programmato che, data la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo a un incidente rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.

8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può, motivando la propria decisione, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.

Art. 13 Controllo dell'urbanizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

  1. a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;

  2. b) delle modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 11;

  3. c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di trasporto, luoghi di uso pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di:

  1. a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;

  2. b) proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili nelle vicinanze degli stabilimenti, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti;

  3. c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5 per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale responsabili delle decisioni in materia, stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione delle politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono adottate le decisioni in materia, i gestori forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati15, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente16, e di altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive delle normative in parola al fine, fra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.

Art. 14 Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Le informazioni sono tenute aggiornate, laddove necessario, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.

2.

Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

  1. a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante;

  2. b) il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata del rapporto, ad esempio sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante;

  3. c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

Le informazioni da fornire in conformità alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi edificio e area frequentati dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 9. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite almeno ogni cinque anni e periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, informazioni sufficienti affinché gli Stati membri interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 12 e 13 nonché del presente articolo.

4. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del confine dello stabilimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto a informare il secondo della sua decisione motivata.

Art. 15 Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere su singoli progetti specifici concernenti:

  1. a) l'elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 13;

  2. b) modifiche significative, ai sensi dell'articolo 11, di stabilimenti, qualora tali modifiche siano soggette agli obblighi previsti dall'articolo 13;

  3. c) nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 13.

2. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici se disponibili, all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

  1. a) l'oggetto del progetto specifico;

  2. b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;

  3. c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

  4. d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;

  5. e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

  6. f) dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo;

3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

  1. a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del paragrafo 2;

  2. b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale17, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto paragrafo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata in merito a un singolo progetto specifico di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.

5. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, l'autorità competente metta a disposizione del pubblico:

  1. a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

  2. b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.

6.

Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportunità tempestive ed efficaci di partecipare alla loro preparazione, modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale18.

Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini del presente paragrafo, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti pertinenti imposti dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

7.

Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato.

Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.

Art. 16 Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante

Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

  1. a) informare l'autorità competente;

  2. b) comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:

    1. i) le circostanze dell'incidente;

    2. ii) le sostanze pericolose presenti;

    3. iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana, sull'ambiente e sui beni;

    4. iv) le misure di emergenza adottate;

  3. c) informare l'autorità competente sulle misure previste per:

    1. i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,

    2. ii) evitare che esso si ripeta;

  4. d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

Art. 17 Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante

A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:

  1. a) assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie;

  2. b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;

  3. c) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;

  4. d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro; nonché

  5. e) informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese per attenuarne le conseguenze.

Art. 18 Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:

  1. a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;

  2. b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;

  3. c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;

  4. d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;

  5. e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

2.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Art. 19 Divieto di esercitare l’attività

1.

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente, ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali.

Art. 20 Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.

2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:

  1. a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

  2. b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;

  3. c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

  4. d) le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:

  1. a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

  2. b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;

  3. c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;

  4. d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 9;

  5. e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

  6. f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4;

  7. g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;

  8. h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

4.

Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.

L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati.

5.

La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:

  1. a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;

  2. b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti» nonché in casi di non conformità.

7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.

8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.

9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.

10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione.

11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Art. 21 Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.

2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva.

3.

Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

  2. b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.

4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:

  1. a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

  2. b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;

  3. c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;

  4. d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze.

5. Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno:

  1. a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

  2. b) l'analisi delle cause degli incidenti;

  3. c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;

  4. d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.

Art. 22 Accesso alle informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.

2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all'articolo 14, può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

3.

La divulgazione delle informazioni complete di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.

Art. 23 Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni;

  2. b) nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva.