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Sez. L, Sentenza n. 14160 del 23/06/2014 (Rv. 631618 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Occasionalità del rapporto - Qualificazione del rapporto come subordinato - Esclusione - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631618-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In tema di lavoro domestico, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)