Sez. 1, Sentenza n. 5897 del 21/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 208940 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Deposito in cancelleria di copia dell'ordinanza applicativa della misura ed avviso al difensore - Obbligatorietà e non surrogabilità con equipollenti - Implicazioni in tema di decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA
Attesi il carattere obbligatorio e la non surrogabilità con equipollenti degli adempimenti previsti, in caso di latitanza, dall'art.296, comma 2, c.p.p. (deposito in cancelleria di copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare rimasta ineseguita ed avviso di tale deposito al difensore), deve escludersi che, in difetto di detti adempimenti, decorrano per il difensore i termini per la proposizione della richiesta di riesame. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che il termine per la proposizione della richiesta di riesame potesse decorrere dalla notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)