Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Testo in vigore al
Art. 249 Abbandono di merci (Articolo 199 del codice)
1. Le autorità doganali possono respingere una richiesta di autorizzazione all’abbandono di merci allo Stato conformemente all’articolo 199 del codice qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) le merci non possono essere vendute nel territorio doganale dell’Unione o il costo di tale vendita sarebbe sproporzionato rispetto al valore delle merci;
b) le merci devono essere distrutte.
2. Una richiesta di abbandono allo Stato si considera effettuata conformemente all’articolo 199 del codice se le autorità doganali hanno fatto pubblicamente appello al proprietario delle merci affinché si presentasse e sono trascorsi 90 giorni senza che questi si sia manifestato.
Art. 250 Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali (Articolo 198, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorità doganali possono vendere merci abbandonate allo Stato o confiscate solo a condizione che l’acquirente espleti senza indugio le formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.
2. Se le merci sono vendute a un prezzo comprensivo dell’importo dei dazi all’importazione e degli altri oneri, le merci sono considerate immesse in libera pratica. Le autorità doganali calcolano l’importo dei dazi e lo iscrivono nella contabilità. La vendita suddetta si effettua secondo le procedure vigenti nello Stato membro interessato.
Titolo VI. Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all’importazione
Capo 1. Immissione in libera pratica
Art. 251 Note di pesatura delle banane (Articolo 163, paragrafo 1, del codice)
1. L’operatore economico autorizzato a redigere note in conformità dell’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (note di pesatura delle banane) comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di tale nota, precisando il tipo di imballaggio e l’origine, nonché la data e il luogo della pesatura.
2. La nota di pesatura delle banane è in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali all’atto della presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche di cui al codice NC 08039010, soggette a un dazio all’importazione.
3.
In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui all'articolo 166 del codice, le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione obbliga l’importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti;
b) il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all’ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata;
c) il dichiarante costituisce una garanzia di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del codice.
Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine.
4. La nota di pesatura delle banane è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato 61-02.
Art. 252 Controllo della pesatura delle banane fresche (Articolo 188 del codice)
Gli uffici doganali controllano almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dall’operatore economico autorizzato o procedendo essi stessi a tale pesatura secondo la procedura di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato 61-03.
Capo 2. Esenzione dai dazi all’importazione
Sezione 1. Merci in reintroduzione
Art. 253 Informazioni richieste (Articolo 203, paragrafo 6, del codice)
1. Il dichiarante mette a disposizione dell’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:
a) accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;
b) stampa, autenticata dall’ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;
c) un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;
d) un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte (bollettino d’informazione INF3).
3. Nel caso in cui le informazioni a disposizione delle autorità doganali competenti attestino che le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica erano state inizialmente esportate dal territorio doganale dell’Unione e che, in quel momento, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere esentate dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione, le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste.
4. Il paragrafo 2 non si applica qualora le merci possano essere dichiarate per l’immissione in libera pratica verbalmente o con ogni altro atto. Parimenti, esso non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare salvo ove diversamente disposto.
Art. 254 Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune (Articolo 203, paragrafo 6, del codice)
Oltre ai documenti di cui all’articolo 253 del presente regolamento, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all’espletamento di formalità per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune, deve essere presentato un attestato dell’autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione.
Se le autorità doganali dell’ufficio in cui le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica dispongono di informazioni in grado di attestare che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito, l’attestato non è richiesto.
Art. 255 Rilascio del bollettino di informazione INF 3 [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 203, paragrafo 6, del codice]
1. L’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione il rilascio di un bollettino di informazione INF 3.
2.
Se l’esportatore chiede il bollettino di informazione INF 3 al momento dell’esportazione, tale bollettino è rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione contestualmente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci.
Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso più uffici doganali, l’esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.
3. Se l’esportatore chiede un bollettino di informazione INF 3 successivamente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci, tale bollettino può essere rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione se le informazioni relative alle merci indicate nella domanda dell’esportatore corrispondono alle informazioni sulle merci esportate a disposizione dell’ufficio doganale di esportazione e se, in relazione alle merci, nessuna restituzione o nessun altro importo previsto all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito.
4. Se è stato rilasciato un bollettino di informazione INF 3, l’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di sostituirlo con più bollettini di informazione INF 3, ciascuno relativo a una parte del quantitativo totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 rilasciato inizialmente.
5. L’esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 solo per una parte delle merci esportate.
6. Quando un bollettino di informazione INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, una copia viene conservata dall’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato.
7.
Se l’originale del bollettino di informazione INF 3 è stato rilasciato su supporto cartaceo ed è stato rubato, smarrito o distrutto, su richiesta di un esportatore l’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato può fornire un duplicato.
L’ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.
8. Se il bollettino INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, esso deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 62-02.
Art. 256 Comunicazione tra le autorità (Articolo 203, paragrafo 6, del codice)
Su richiesta dell’ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.
Sezione 2. Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
Art. 257 Esenzione dai dazi all’importazione (Articolo 208, paragrafo 2, del codice)
La prova che le condizioni di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del codice sono soddisfatte può essere fornita, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni degli articoli 213, 214 e 215 del presente regolamento e degli articoli 130, 131, 132 e 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Titolo VII. Regimi speciali
Capo 1. Disposizioni generali
Sezione 1. Domanda di autorizzazione
Art. 258 Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale per l’ammissione temporanea (Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
Se una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea è basata su una dichiarazione doganale verbale, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento di cui all’articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in duplice copia, una delle quali è vistata dalle autorità doganali e consegnata al titolare dell’autorizzazione.
Sezione 2. Decisione relativa alla domanda
Art. 259 Esame delle condizioni economiche [Articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e articolo 211, paragrafo 6, del codice]
1. Qualora, a seguito di una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, sia richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 211, paragrafo 6, del codice, l’amministrazione doganale dell’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette senza indugio il fascicolo alla Commissione chiedendo di effettuare tale esame.
2. Se, dopo il rilascio di un’autorizzazione per il ricorso a un regime di perfezionamento, un’amministrazione doganale di uno Stato membro viene a conoscenza del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso dell’autorizzazione, tale amministrazione doganale trasmette il fascicolo alla Commissione per chiedere un esame delle condizioni economiche.
3. Un esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione può avvenire anche su iniziativa della Commissione qualora essa disponga di prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso di un’autorizzazione.
4. La Commissione istituisce un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti degli Stati membri, che le forniscono consulenza al fine di determinare se le condizioni economiche siano soddisfatte o no.
5.
Le conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche vengono prese in considerazione dall’autorità doganale interessata e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di domande o autorizzazioni simili.
Nelle conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche può essere specificato che il caso in esame è unico e non può quindi costituire un precedente per altre domande o autorizzazioni.
6. Se si è concluso che le condizioni economiche non sono più soddisfatte, l’autorità doganale competente revoca l’autorizzazione in questione. La revoca prende effetto entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il titolare dell’autorizzazione ha ricevuto la decisione di revoca.
Art. 260 Procedura di consultazione tra le autorità doganali (Articolo 22 del codice)
1. Se è stata presentata una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice che interessa più di uno Stato membro, si applicano gli articoli 10 e 14 del presente regolamento e i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo nel caso in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione sia del parere che le condizioni per la concessione di tale autorizzazione non sono soddisfatte.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali consultate al massimo entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
3. Nessuna autorizzazione che interessa più di uno Stato membro viene rilasciata senza l’accordo preventivo delle autorità doganali interessate sul progetto di autorizzazione.
4.
Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni o il proprio accordo entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.
Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, quest’ultima non viene concessa in relazione agli aspetti che hanno suscitato obiezioni.
5. Se le altre autorità doganali interessate non hanno comunicato obiezioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, il loro consenso si considera acquisito.
Art. 261 Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione (Articolo 22 del codice)
1.
L’autorità doganale competente adotta una decisione su una domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento nei casi seguenti:
a) un’autorizzazione che interessa più di uno Stato membro è oggetto di:
i) rinnovo;
ii) modifiche minori;
iii) annullamento;
iv) sospensione;
v) revoca;
b) due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;
c) l’unica attività che coinvolge più Stati membri è un’operazione in cui l’ufficio doganale di vincolo è diverso dall’ufficio doganale di appuramento;
d) una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea che coinvolge più di uno Stato membro è presentata sulla base di una dichiarazione in dogana redatta sul modulo standard.
In tali casi, l’autorità doganale che ha adottato la decisione trasmette alle altre autorità doganali interessate le indicazioni dell’autorizzazione.
2. L’autorità doganale competente adotta una decisione sulla domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento e senza mettere le indicazioni dell’autorizzazione a disposizione delle altre autorità doganali interessate in conformità del paragrafo 1, nei casi seguenti:
a) se vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
b) se un’autorizzazione di ammissione temporanea è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente a norma dell’articolo 262 del presente regolamento;
c) se due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;
d) se l’unica attività che coinvolge più Stati membri consiste nella circolazione delle merci.
Art. 262 Autorizzazione sotto forma di svincolo delle merci (Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Se una domanda di autorizzazione è stata presentata sulla base di una dichiarazione in dogana in conformità dell’articolo 163, paragrafi 1 o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’autorizzazione è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente.
Sezione 3. Altre norme procedurali
Art. 263 Dichiarazione in dogana presentata presso un altro ufficio doganale (Articolo 159, paragrafo 3, del codice)
L’autorità doganale competente può, in casi eccezionali, autorizzare la presentazione della dichiarazione in dogana presso un ufficio doganale non specificato nell’autorizzazione. In tal caso, l’autorità doganale competente ne informa senza indugio l’ufficio doganale di controllo.
Art. 264 Appuramento di un regime speciale (Articolo 215 del codice)
1. Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione, il vincolo di tali merci o dei prodotti da esse ottenuti a un successivo regime doganale, o la loro assegnazione all’uso finale previsto, sono assimilati all’appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.
2. Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione e il regime speciale è appurato mediante l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione o la loro distruzione senza residui, tale uscita o distruzione sono assimilate all’appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il titolare dell’autorizzazione o il titolare del regime possono chiedere che l’appuramento venga effettuato in relazione a merci specifiche vincolate al regime.
4. L’applicazione dei paragrafi 1 e 2 non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all’importazione.
5.
Qualora merci vincolate al regime speciale si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, le autorità doganali possono accettare la prova fornita dal titolare del regime riguardo all’effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa.
Se il titolare del regime non può fornire una prova accettabile alle autorità doganali, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata rispetto alla proporzione di merci dello stesso tipo vincolata al regime, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.
Art. 265 Conto di appuramento (Articolo 215 del codice)
1.
Fatti salvi gli articoli 46 e 48 del codice, l’ufficio doganale di controllo verifica senza indugio il conto di appuramento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
L’ufficio doganale di controllo può accettare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, quale determinato dal titolare dell’autorizzazione.
2. L’importo dei dazi all’importazione dovuti deve essere contabilizzato secondo quanto indicato all’articolo 104 del codice entro 14 giorni dalla data in cui il conto di appuramento è stato comunicato all’ufficio doganale di controllo.
Art. 266 Trasferimento di diritti e obblighi (Articolo 218 del codice)
L’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.
Art. 267 Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale (Articolo 219 del codice)
1. Il trasferimento delle merci verso l’ufficio doganale di uscita ai fini dell’appuramento di un regime speciale diverso dal regime dell’uso finale e da quello di perfezionamento passivo mediante uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è effettuata sotto scorta della dichiarazione di riesportazione.
2. Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime di perfezionamento passivo dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.
3. Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime dell’uso finale all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.
4. Le formalità doganali diverse dalla tenuta di scritture di cui all’articolo 214 del codice non sono richieste per i movimenti non contemplati dai paragrafi da 1 a 3.
5. Se il trasferimento di merci avviene in conformità dei paragrafi 1 o 3, le merci in questione rimangono vincolate al regime speciale fino a quando sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione.
Art. 268 Formalità per l’uso di merci equivalenti (Articolo 223 del codice)
1. L’uso di merci equivalenti non è soggetto alle formalità previste per il vincolo di merci a un regime speciale.
2.
Le merci equivalenti possono essere immagazzinate insieme ad altre merci unionali o non unionali. In tali casi, le autorità doganali possono stabilire modalità specifiche di identificazione delle merci equivalenti al fine di distinguerle dalle altre merci unionali o non unionali.
Se è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, si procede a una separazione contabile in relazione a ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci.
3. Nel caso dell’utilizzazione finale, le merci sostituite da merci equivalenti non sono più soggette a vigilanza doganale nei casi seguenti:
a) se le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;
b) se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;
c) se le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.
Art. 269 Posizione di merci equivalenti (Articolo 223 del codice)
1. In caso di deposito doganale e ammissione temporanea, le merci equivalenti diventano merci non unionali e le merci che esse sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui le merci equivalenti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
2.
In caso di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali e le merci che essi sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui i prodotti trasformati hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
Tuttavia, se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono immesse in commercio prima dell’appuramento del regime, la loro posizione cambia al momento della loro immissione sul mercato. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno disponibili nel momento in cui le merci vengono immesse sul mercato, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare del regime, che le merci equivalenti siano disponibili in un momento successivo, entro un termine ragionevole da loro stabilito.
3.
In caso di esportazione anticipata di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali con effetto retroattivo al momento del loro svincolo per il regime di esportazione se le merci da importare sono vincolate a tale regime.
Se le merci da importare sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, esse diventano allo stesso tempo merci unionali.