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Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 25/10/1969 (Rv. 343652 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITA SOLIDALE DI COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME DELLA SOCIETA - LIMITI - PAGAMENTO DI UN DEBITO SOCIALE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE - DIRITTO DI REGRESSO - LIMITI*
Stato
decisa il 1969-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343652-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITA SOLIDALE DI COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME DELLA SOCIETA - LIMITI - PAGAMENTO DI UN DEBITO SOCIALE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE - DIRITTO DI REGRESSO - LIMITI*

La responsabilita personale e solidale con quella dell'associazione, di cui all'art 38 cod civ, non ha riferimento e carico a tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'ente, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione ad uno specifico atto o negozio, ossia si verifica solo in relazione all'attivita spiegata in concreto dai singoli associati e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione. Pertanto, colui che adempia un'obbligazione sociale, in forza dell'art 38, ha diritto di regresso nei confronti dell'associazione, ma tale diritto deve esercitare sul patrimonio sociale, secondo le regole della fidejussione, e non gia sul patrimonio personale del rappresentante dell'associazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)