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Sez. 6, Sentenza n. 22086 del 13/05/2026 Ud. (dep. 16/06/2026) Rv. 290202-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022 - “Causa petendi” - Mero richiamo al capo di imputazione - Sufficienza - Esclusione - Esposizione chiara e specifica - Necessità - Sussistenza - “Petitum” - Indicazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290202-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

La dichiarazione di costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d,) cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non richiede l'indicazione del "petitum", ma postula l'esposizione della "causa petendi", che non può esaurirsi nel mero richiamo al capo di imputazione, dovendo essere chiara e specifica, secondo quanto sancito dall'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ.

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)