Sez. 5, Sentenza n. 7571 del 22/04/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213642 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA | Prospettazione di un male futuro - Sua attribuibilità al comportamento dell'agente - Fattispecie: male futuro derivante dall'azione di soggetto diverso dall'imputato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA
Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva "preso una fissazione" per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)