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Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011 (Rv. 616631 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Assegno di mantenimento - Determinazione giudiziale - Modalità - Indagini patrimoniali a mezzo della polizia tributaria - Potere discrezionale del giudice di merito - Condizioni - Contestazione sui fatti inerenti al reddito del coniuge obbligato - Specificità delle circostanze allegate - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616631-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati. (Affermando il principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito che aveva negato ingresso alle indagini richieste dalla parte, la quale si era limitata a prospettare un'astratta potenzialità lavorativa del coniuge tenuto al mantenimento, collegandola genericamente alla possibilità del medesimo, dipendente pubblico, a svolgere un secondo lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)