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Sez. 1 - , Sentenza n. 19596 del 30/09/2016 (Rv. 641837 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE | Credito di lavoro - Art. 421 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641837-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE

L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)