Sez. 2, Sentenza n. 2681 del 22/10/1973 (Rv. 366174 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'art 938 cod civ, nell'intento di garantire e proteggere l'interesse connesso allo sviluppo delle costruzioni e di tutelare la buona fede del costruttore che, nell'eseguire un edificio, abbia occupato una parte del fondo contiguo nella ragionevole opinione di esserne il proprietario e nella scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto, concede al giudice la facolta di attribuire, tenuto conto delle circostanze e sempre che il proprietario del fondo non abbia fatto opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, la proprieta dell'edificio e del suolo occupato al costruttore, con l'Obbligo di pagare il doppio del valore della superficie occupata, oltre l'eventuale risarcimento dei danni. (V 539/71, mass n 350227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)