Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Testo in vigore al
Titolo I. Organi di programmazione e di attuazioni degli interventi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola.
2. Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali.
3. Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.
Art. 2
1. Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresi' le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.
2. Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano ai Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.
3. In conformita' agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.
4. Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa.
5. La relazione annuale sulle attivita' di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101, e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.
Art. 3
1. Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.
2. A questi effetti il Comitato dei Ministri e' integrato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
Art. 4
1. La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa, con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
2. Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale.
3. Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la. Cassa per il Mezzogiorno istituira' un apposito ufficio.
4. La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.
Art. 5
1. L'attuazione del piano e' delegata alla Regione autonoma della Sardegna.
2. Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituira' una contabilita' speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota, destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.
3. La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, e agli altri enti di diritto pubblico.
4. Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere e' affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.
5. Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.
6. Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituira' a Cagliari un apposito ufficio.
7. La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto e' allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.
Art. 6
1. Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi e' istituito presso la regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'aticolo 3 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.
2. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti legali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.
Art. 7
1. Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:
Esercizio 1962-63...................... Miliardi 40
" 1963-64...................... " 20
" 1964-65...................... " 25
" 1965-66...................... " 30
" 1966-67...................... " 30
" 1967-68...................... " 35
" 1968-69...................... " 35
" 1969-70...................... " 35
" 1970-71...................... " 35
" 1971-72...................... " 35
" 1972-73...................... " 35
" 1973-74...................... " 25
" 1974-75...................... " 15
Art. 8
1. Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1.
Art. 9
1. In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.
2. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.
3. Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.
Titolo II. Disposizioni di carattere particolare
Capo I. Direttive di intervento
Art. 10
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformita' delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.
Capo II. Formazione professionale
Art. 11
1. Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.
2. In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attivita' educative e sportive in genere.
3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sara' invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.
4. Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno puo' autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti gia' operanti nel
settore, nonche' a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.
5. Le partecipazioni di cui al comma, precedente devono sempre
comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione degli enti.
6. Ai fini dello sviluppo economico e sociale e' autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie - intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro - condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicita' e di straordinarieta'.
Capo III. Trasporti
Art. 12
1. Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.
2. Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.
3. A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, ne' si applicano le quote di transito.
Capo IV. Edilizia e sistemazione ambientale
Art. 13
1. Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.
2. Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e' autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti temuti per legge debbono far fronte.
3. Possono essere assunti altresi' gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.
4. Per quanto riguarda le modalita' di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione del mutui occorrenti da parte della. Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.
Art. 14
1. E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;
b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.
2. Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.
3. I benefici di cui ai precedenti commi, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.
Capo V. Interventi per lo sviluppo agricolo
Art. 15
1. Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilita' dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.
2. A tal fine esso dovra' disporre:
a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;
b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;
c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;
d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.