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Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 38

1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

  1. 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

  2. 2) l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale;

  3. 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;

  4. 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

  5. 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima, seduta successiva.

Art. 39

1. La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 40

1. Il Consiglio regionale puo' delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II. Organi della Provincia.

Art. 41

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 42

1. Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari.

2. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

3. Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43

1. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.

2. Nel primo biennio di attivita' del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente e' eletto tra, i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

3. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

Art. 44

1. La Giunta provinciale e' composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

2. Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

3. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

4. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 45

1. Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.

Art. 46

1. Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

2. Adotta i provvedimenti continguibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' Comuni.

3. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 47

1. Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 48

1. Alla Giunta provinciale spetta:

  1. 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

  2. 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle Province;

  3. 3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;

  4. 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

  5. 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;

  6. 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;

  7. 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Titolo III. Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 49

1. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella Regione.

2. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

3. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata, in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

4. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione.

Art. 50

1. Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

2. In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

3. Copia del Bollettino Ufficiale e' inviata al Commissario del Governo.

Art. 51

1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresi' pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 52

1. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 53

1. La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.

Titolo IV. Enti locali

Art. 54

1. Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Art. 55

1. Spetta allo Stato la disciplina, dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 56

1. L'ordinamento del personale dei Comuni e' regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Titolo V. Demanio e patrimonio della regione

Art. 57

1. Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 58

1. Le foreste di proprieta' dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

3. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalita' per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

4. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprieta' di alcuno spettano al patrimonio della Regione.