Sez. 1, Sentenza n. 216 del 24/01/1967 (Rv. 325973 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE NECESSARIA DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PM - CONDIZIONI.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE NECESSARIA DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PM - CONDIZIONI.*
Nei giudizi di impugnazione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e necessaria soltanto quando egli abbia esercitato l'Azione civile nei casi stabiliti dalla legge (art.69 cod. proc. civ. o sia intervenuto in giudizio perche egli stesso avrebbe potuto promuoverlo (art.70 n.1 cod. proc. civ.). in questi casi il pubblico ministero e parte necessaria ex lege e, quindi, la pronuncia del giudice non avrebbe efficacia se non fosse emessa in ogni grado del giudizio anche nei suoi confronti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)