Sez. 1, Sentenza n. 9254 del 14/10/1996 Ud. (dep. 24/10/1996) Rv. 205918 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Omicidio per onore - Gelosia o vendetta - Condanna morale collettiva - Applicazione della circostanza - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE
In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 cod. pen.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l'onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l'unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell'orgoglio maschile colpito dall'infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 1, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)