Sez. 6, Sentenza n. 1354 del 14/04/1998 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210659 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Rispetto dei diritti fondamentali - Procedimento cui è stata sottoposta o sarà sottoposta la persona per il reato per il quale è stata domandata l'estradizione - Atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona - Mancanza, nello Stato straniero, di una legislazione di protezione dei collaboranti di giustizia analoga a quella esistente in Italia - Presupposti per una sentenza contraria all'estradizione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: in tema di estradizione per la Repubblica Federale di Germania.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino, trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie e opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude che in quello stesso Stato siano rispettati i diritti fondamentali della persona e che da parte di tale Paese straniero possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità. Può pertanto concedersi l'estradizione per lo Stato richiedente anche in mancanza di tale complesso di norme (Nel caso di specie, l'estradando, cittadino tedesco, sosteneva che era stato violato un suo diritto fondamentale - quello del collaborante alla protezione - garantito dallo Stato italiano e non da quello tedesco. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'estradabilità del ricorrente per la Repubblica Federale di Germania).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 698 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)