Sez. 5 - , Ordinanza n. 26453 del 19/10/2018 (Rv. 650797 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | IVA - Operazioni inesistenti - Prova presuntiva da parte dell'Amministrazione - Sussistenza - Prova contraria del contribuente - Fattura - Sufficienza - Esclusione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)