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Sez. 3, Sentenza n. 7636 del 05/07/1983 Ud. (dep. 28/09/1983) Rv. 160299 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRIVATO CHE EMETTE, SU DELEGA DELLA AUTORITÀ, I CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA - CORRUZIONE - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE: EMISSIONE DI CERTIFICATO FALSO DIETRO COMPENSO.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160299-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRIVATO CHE EMETTE, SU DELEGA DELLA AUTORITÀ, I CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA - CORRUZIONE - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE: EMISSIONE DI CERTIFICATO FALSO DIETRO COMPENSO.*

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui all'art. 319 cod. pen., può essere commesso anche dal privato che eserciti la funzione a lui delegata concernente l'emissione dei certificati di provenienza degli oli minerali (modelli H ter 16) - è infatti irrilevante il carattere temporaneo della qualità di pubblico ufficiale, assunta dal privato a norma dell'art. 357 n. 2 cod. pen., poiché l'espressione "atto contrario ai doveri d'ufficio" non deve essere intesa attribuendo al termine "ufficio" il significato materiale di locali destinati all'Esercizio di una determinata attività e delle persone che la svolgono, ma con riferimento alla mansione, alla carica, alla funzione affidata al pubblico ufficiale. (nella specie l'imputato, titolare di una ditta per il commercio di prodotti petroliferi, aveva emesso certificati di provenienza ideologicamente falsi, lucrando lire 30 per ogni Kg. Di prodotto indicato nel documento).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 357 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)