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Sez. 2, Sentenza n. 712 del 12/03/1966 (Rv. 321434 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - ORDINE DI ESAME DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALITA DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - EFFETTI IN ORDINE ALLA DECISIONE SULLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1966-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321434-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - ORDINE DI ESAME DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALITA DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - EFFETTI IN ORDINE ALLA DECISIONE SULLA COMPETENZA.*

Anche quando sia stata sollevata in via subordinata, la questione di giurisdizione ha, almeno normalmente, carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito, non escluse quelle di Competenza. Pertanto, la pronuncia con la quale il giudice adito, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, esamini e disattenda l'eccezione di Competenza arbitrale e radicalmente nulla e non puo, percio, rivivere nel caso che il giudice di appello affermi la giurisdizione negata in primo grado. In tale ipotesi il giudice d'appello, per il tassativo disposto dello articolo 353 cod.proc.civ., ha il dovere di rimettere la causa al primo giudice senza esaminare la questione di Competenza. Questa deve ripercorrere ab origine il suo iter processuale perche, tra l'altro lo eventuale riconoscimento da parte del giudice d'appello della fondatezza della eccezione di incompetenza del giudice adito lo condurrebbe a conclusione inconciliabile col predetto dovere di rimessione al primo giudice. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)