Sez. 3, Sentenza n. 12869 del 28/09/2000 (Rv. 540562 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater - Rinunzia alla sentenza da parte dell'intimato - Contestazione in appello del merito - Ammissibilità - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
La parte intimata che abbia rinunziato alla pronunzia della sentenza in caso di ordinanza che abbia disposto il pagamento di somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 - quater cod.proc.civ., in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale, può contestare in appello la propria responsabilità nella causazione dell'evento, a meno che non vi sia stata acquiescenza sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)