diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12869 del 28/09/2000 (Rv. 540562 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater - Rinunzia alla sentenza da parte dell'intimato - Contestazione in appello del merito - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540562-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

La parte intimata che abbia rinunziato alla pronunzia della sentenza in caso di ordinanza che abbia disposto il pagamento di somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 - quater cod.proc.civ., in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale, può contestare in appello la propria responsabilità nella causazione dell'evento, a meno che non vi sia stata acquiescenza sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)