Sez. 6, Sentenza n. 607 del 28/03/1967 Ud. (dep. 17/06/1967) Rv. 104629 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DEVE AVVENIRE PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - RATIO DELLA NORMA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DEVE AVVENIRE PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - RATIO DELLA NORMA.*
La locuzione 'prima del giudiziò usata dall'art 62 n 6 cod pen deve essere intesa nel senso che il risarcimento o la restituzione debbono essere effettuati durante il periodo di tempo antecedente all'apertura del dibattimento di primo grado. Questo limite stabilito all'efficacia attenuatrice della circostanza si spiega con la ratio della norma, che e quella di dare Rilevanza giuridica - come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacita a delinquere del reo - solo a quel comportamento del reo medesimo che, precedendo lo svolgersi del giudizio a suo carico, non si puo stimare determinato dagli sviluppi dibattimentali o dalle esigenze contingenti difensive, ma da un sincero pentimento. (V per l'ammissibilita in appello della prova dell'osservanza del termine prescritto, 103867, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)