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Sez. 1, Sentenza n. 4763 del 27/02/2014 (Rv. 629692 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva - Spettanza - Intempestiva istanza di verifica dei dati - Efficacia preclusiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629692-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

In tema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, la disciplina che regola la formazione "definitiva" dello schedario oleicolo italiano (art. 6 Regolamento CEE n. 276 del 16 ottobre 1979, come sostituito dal Regolamento n. 586 del 2 marzo 1988) non preclude al produttore il diritto al contributo, sia nel caso in cui, in sede di verifica, venga accertata la discordanza tra i dati reali e quelli dallo stesso dichiarati, sia, ed a maggior ragione, nel caso in cui, a seguito della richiesta (pur se intempestiva) del produttore, venga accertata la corrispondenza tra i dati dichiarati e la situazione reale del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace, pronunciando secondo equità, aveva reputato il diritto del produttore all'aiuto comunitario precluso dalla mancanza di una tempestiva istanza di verifica).

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 16/10/1979 num. 276 art. 6, Regolam. Commissione CEE 02/03/1988 num. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)