Sez. 3, Sentenza n. 10694 del 27/10/1998 (Rv. 520141 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Assicuratore e responsabile del danno - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze - Domanda proposta dal danneggiato solo nei confronti dell'assicuratore - Citazione in giudizio anche del responsabile del danno - Difetto di "legitimatio ad causam" dell'assicuratore - Rigetto della domanda.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio necessario imposto dall'art. 23 legge 24.12.1969 tra l'assicuratore ed il responsabile del danno ha natura non sostanziale, ma soltanto processuale. Ne consegue che, se il danneggiato ha proposto domanda soltanto nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge 24.12.1969 n. 990, provvedendo tuttavia a citare in giudizio anche il responsabile del danno, il giudice il quale accerti il difetto di "legitimatio ad causam" dell'assicuratore convenuto non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa eventualmente legittimata passivamente, ma deve rigettare la domanda.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)