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Sez. 1, Sentenza n. 158 del 13/01/1977 (Rv. 383661 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO AVENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI ESATTORIA E TESORERIA - INELEGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383661-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO AVENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI ESATTORIA E TESORERIA - INELEGGIBILITA.*

E ineleggibile a consigliere comunale, ai sensi dell'art 15, n 3 del tu 16 maggio 1960 n 570, il funzionario della locale Sede della cassa di risparmio, alla quale sia affidata la gestione del servizio comunale di esattoria e tesoreria. I poteri di controllo attribuiti in questi casi al comune riguardano bensi la 'gestioné del predetto servizio, ma soggetto al controllo e l'istituto o l'azienda titolare della gestione medesima. In considerazione del rapporto che si costituisce tra comune ed ente gestore, il dipendente di quest'ultimo viene a trovarsi in situazione di ineleggibilita, non avendo alcun rilievo che il detto ente (nella specie, la cassa di risparmio) svolga separatamente il servizio di esattoria rispetto all'attivita bancaria, in quanto la vigilanza del comune investe tutta la 'personà dell'ente sia pure nei limiti oggettivi e particolari del servizio anzidetto. (Conf 1591/73, mass n 364424).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)