Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 febbraio 1988, causa 36/86
Epigrafe
Sentenza della Corte
2 febbraio 1988
Nel procedimento 36/86,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Højesteret nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ministeriet for Skatter og Afgifter
e
Investeringsforeningen Dansk Sparinvest,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 69/335/CEE, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25),
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
viste le osservazioni presentate:
per la Investeringsforeningen Dansk Sparinvest, appellata nella causa principale, dall'aw. Egon Høgh,
per il governo danese e per il Ministero danese delle imposte e delle accise, appellante nella causa principale, dal sig. Laurids Mikaelsen e, rispettivamente, dall'aw. Elkier Andersen nella fase scritta e dal sig. O. Fentz nella fase orale,
per il governo dei Paesi Bassi dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale f. f. per il minitro degli affari esteri,
per la Commissione delle Comunità europee dal sig. Johannes Føns Buhl, consigliere giuridico della Commissione,
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 19 maggio 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 luglio 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con sentenza 28 gennaio 1986, pervenuta in cancelleria I'll febbraio successivo, lo Højesteret ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente dinanzi detto giudice tra la società di investimento Investeringsforeningen Dansk Sparinvest (in prosieguo: Dansk Sparinvest) e il Ministeriet for Skatter og Afgifter (minitero delle imposte e delle accise) e vertente sulla restituzione dell'imposta sui conferimenti di capitali percepita sull'emissione, da parte della Dansk Sparinvest, di certificati rappresentativi di quote del patrimonio sociale del suo dipartimento C, il quale è una società di accumulazione indipendente.
punto 3
E pacifico tra le parti nella causa principale che il dipartimento C della Dansk Spannvest è una società di capitali ai sensi dell'art. 3 della direttiva 69/335/CEE.
punto 4
Nel 1979, taluni emendamenti della noramtiva danese rendevano necessaria una modifica della forma che i certificati avevano avuto fino ad allora. La Dansk Spannvest decideva di cogliere l'occasione non solo per distribuire nuovi certificati, ma anche per renderli più facilmente negoziabili. All'epoca dei fatti di causa, il valore nominale dei certificati era di 1000 DKR e il loro valore reale di 2000 DKR. Così venivano emessi e consegnati ai titolari in cambio di un certificato vecchio, due nuovi certificati, aventi ciascuno un valore nominale di 1000 DKR.
punto 5
L'amministrazione fiscale danese considerava che detta operazione era equiparabile all'emissione di azioni o di quote gratuite di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, e l'aumento del capitale nominale costituiva un'incorporazione di utili, riserve o provvigioni ai sensi della legge danese che recepisce 1 art 4, n. 2, lett. a), della direttiva 69/335/CEE. La Dansk Sparinvest agiva in giudizio avverso detta decisione.
punto 6
Ritenendo che la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario, lo Højesteret, adito in sede di appello, ha sospeso il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunziata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli am. 10 e 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, si debbano interpretare nel senso che uno Stato membro non può esigere da una società di capitali ai sensi dell'art. 3 della direttiva altri tributi sulle operazioni nominate negli artt. 10 e 11 all'infuori dell'imposta sulla raccolta di capitali e di quelle nominate nell'art.
2) Se l'art. 4, n. 2, leu. a), della direttiva si debba interpretare nel senso che l'ampliamento del capitale sociale mediante incorporazione dei valori ivi nominati sia una condizione per esigere l'imposta sulla raccolta di capitali a norma di detta disposizione, ovvero uno Stato membro possa esigere detta imposta unicamente in caso di aumento del capitale nominale ».
punto 7
Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulla prima questione
punto 8
Con la prima questione lo Højesteret chiede se gli artt. 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono autorizzati ad assoggettare le società di capitali, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, per le operazioni menzionate negli artt. 10 e 11 della medesima direttiva, a tributi diversi dall'imposta sui conferimenti e da quelle menzionate nell'art. 12.
punto 9
A tenore dell'ultimo punto del preambolo della direttiva 69/335/CEE, la conservazione di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in discussione gli scopi perseguiti dalla direttiva e quindi è necessario sopprimerle. Pertanto, l'art. 12 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, com'è confermato dalla lettura del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12, esso stabilisce un elenco esauriente delle imposte e dei diritti diversi dall'imposta sui conferimenti, ai quali le società di capitali possono essere assoggettate in occasione delle operazioni contemplate dagli artt. 10 e 11.
punto 10
La prima questione va quindi risolta come segue: gli artt. 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE debbono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono esigere dalle società di capitali ai sensi dell'art. 3 della direttiva, per le operazioni di cui agli artt. 10 e 11 della stessa direttiva, altri tributi all'infuori dell'imposta sui conferimenti e di quelle menzionate nell'art. 12.
Sentenza › Sulla seconda questione
punto 11
Con la seconda questione, lo Højesteret chiede se l'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 69/335/CEE debba essere interpretato nel senso che esso si applica solo all'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazioni di utili, riserve o provvigioni, o se uno Stato membro possa esigere un'imposta sui conferimenti unicamente in base ad un aumento del capitale nominale.
punto 12
L'art. 4, n. 2, leu. a), della direttiva 69/335/CEE, come modificato dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 85/303, del 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23), così dispone:
« Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1o luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'I o/o:
a) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;
(...) ».
punto 13
Si deve rilevare che l'art. 4, n. 2, leu. a), contempla le operazioni nelle quali l'aumento del capitale sociale proviene dai mezzi propri della società. Un'operazione ai sensi di detta disposizione comporta l'incorporazione nel capitale sociale di utili, riserve o provvigioni. Un trasferimento siffatto presuppone l'esistenza di due fondi: cioè, da un lato il capitale sociale, separato e distinto, il quale serve da garanzia per coloro che hanno rapporti con la società e costituisce una prova della forza economica di questa e, dall'altro, gli utili, le riserve o le provvigioni, che sono fondi a disposizione degli azionisti e sono sottratti al loro controllo quando vengono incorporati nel capitale sociale. Un'operazione del genere, come la Corte ha rilevato nella sentenza 15 luglio 1982 (causa 270/81, Felicitas Rickmers-Linie KG & Co./Finanzamt für Verkehrsteuern, Race. pag. 2771), costituisce l'espressione giuridica di una raccolta di capitali che contribuisce a rafforzare il potenziale economico della società.
punto 14
Invece, nel caso di una società di investimento come la Dansk Sparinvest, esiste un unico fondo comprendente tutte le sue attività patrimoniali. Quando sia effettuata un'operazione come quella in esame il patrimonio sociale della società d'investimento e la quota di detto patrimonio sociale in possesso di ciascun titolare di certificati restano gli stessi di prima dell'operazione controversa. Di conseguenza, non si può ritenere che si sia verificato un trasferimento dei valori menzionati nell'art. 4, n. 2, lett. a), comportante un aumento del capitale sociale e si deve constatare che l'operazione non contribuisce a rafforzare il potenziale economico della società.
punto 15
Pertanto, la seconda questione va così risolta: l'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 69/335/CEE dev'essere interpretato nel senso ch'esso si applica solo all'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni, e che uno Stato membro non può esigere l'imposta sui conferimenti unicamente in base ad un aumento del capitale nominale che non contribuisca al rafforzamento del potenziale economico della società.
Sentenza › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dal governo danese, dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dallo Højesteret con sentenza 28 gennaio 1986, dichiara:
1) Gli artt. 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE debbono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono esigere dalle società di capitali ai sensi dell'art. 3 della direttiva, per le operazioni di cui agli artt. 10 e 11 della stessa direttiva, altri tributi all'infuori dell'imposta sui conferimenti e di quelle menzionate nell'art. 12.
2) L'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 69/335/CEE dev'essere interpretato nel senso ch'esso si applica solo all'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni e che uno Stato membro non può esigere l'imposta sui conferimenti unicamente in base ad un aumento del capitale nominale che non contribuisca al rafforzamento del potenziale economico della società.
Firme
Mackenzie Stuart
Moitinho de Almeida
Koopmans
Everling
Bahlmann
Galmot
O'Higgins
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1988.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart