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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23520 del 19/12/2012 (Rv. 624720 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione - Criteri - Applicabilità della disciplina in presenza soltanto di un modello gestionale assicurativo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2012-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624720-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (cd. PIA), per la parte costituita dalla remunerazione del capitale investito, sono soggette all'aliquota fissa del 12, 5%, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482 del 1985 (nella specie, applicabile "ratione temporis"), e non alla tassazione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, non solo quando il suddetto trattamento pensionistico integrativo sia dovuto per effetto della stipula di un'assicurazione sulla vita o di un piano di capitalizzazione, ma anche quando sia dovuto per effetto della stipula di un contratto con soggetti diversi da una società di assicurazione, giacché quel che rileva ai fini suddetti è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., DPR 22/11/1986 num. 917 art. 16 com. 1 n. 1 CORTE COST., DPR 22/11/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)