Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 20/12/2007 (Rv. 601033 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Valore dichiarato in citazione ai fini del contributo unificato - Idoneità in ordine alla determinazione del giudice competente per valore - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
L'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto di citazione ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge ha finalità esclusivamente fiscale; ne consegue che tale dichiarazione non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di individuazione del giudice competente.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1999 num. 488 art. 9, Legge 10/05/2002 num. 91, Decreto Legge 11/03/2002 num. 28 art. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)