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Sez. 1, Sentenza n. 7186 del 21/12/1987 Ud. (dep. 21/06/1988) Rv. 178668 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - LEGGE SUCCESSIVA PIÙ SEVERA - FATTO PRECEDENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - QUALIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178668-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - LEGGE SUCCESSIVA PIÙ SEVERA - FATTO PRECEDENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - QUALIFICAZIONE.*

Quando un soggetto partecipi ad una associazione per delinquere di tipo mafioso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 che ha criminalizzato tale fattispecie, nel reato di associazione per delinquere a carattere mafioso viene assorbito quello meno grave di associazione per delinquere in precedenza realizzatosi, trattandosi di reato progressivo permanente in cui la condotta protratta nel tempo assume una configurazione giuridica unitaria nel segno del reato più grave e successivo. (Conf mass n 172194; (Conf mass n 170127).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)